FIP. NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2023. ART. 183 - FUSIONI - ART. 180 ATTRIBUZIONE TITOLO SPORTIVO...
ART. 183 – Fusioni (del. n.464/2020 C.F. 26/06/2020)
1. in caso di fusione tra due o più Società Affiliate, le interessate sono tenute a dare
tempestiva comunicazione alla FIP.
2. Negli atti che formalizzano la fusione dovrà essere indicato quale delle Società
interessate rimarrà in vita.
3. La Società risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti obbligatori e sportivi che
facevano capo alle Società che si sono fuse, ma resta acquisito solo il titolo a partecipare
al Campionato più elevato.
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4. I titoli sportivi rimasti liberi rientreranno nelle disponibilità della FIP che li assegnerà
secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti federali.
5. Gli atleti soggetti al vincolo tesserati per le Società incorporate si svincolano
automaticamente.
6. Limiti territoriali.
Le fusioni sono consentite con i seguenti limiti territoriali:
a) se la fusione riguarda una Società partecipante ad un Campionato nazionale non vi
sono limiti territoriali;
b) se la fusione riguarda Società partecipanti ai Campionati regionali la fusione è
ammessa unicamente fra Società Affiliate con sede nell’ambito del territorio della
Regione di appartenenza o nel territorio della Regione limitrofa che gestisce il
Campionato in cui la Società risultante dalla fusione intende partecipare.
7. Procedimento.
La comunicazione dell’avvenuta fusione deve essere presentata al Consiglio federale dal
legale rappresentante della Società risultante la fusione, entro il termine previsto nelle
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI. Il contributo d’istituto sarà calcolato a
debito della Società:
a) verbali delle assemblee straordinarie con cui le Società coinvolte nella fusione
deliberano la fusione;
b) delibera di espressa assunzione in carica da parte della Società risultante dalla
fusione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle Società coinvolte nella fusione;
c) attestato di disponibilità dell’impianto di gioco, rilasciato dall’Ente proprietario, nel
rispetto delle norme previste per il Campionato che la Società risultante dalla fusione
dovrà disputare;
d) qualora le Società coinvolte nella fusione siano Società di persone o di capitali, in
aggiunta alla documentazione sub lett. a), b), c), si dovrà dare prova documentale di
avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di
pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dall’art.2501 del
Codice Civile, e comunque dovrà essere in tali casi rispettata la procedura prevista
dagli artt.2501 e seguenti del Codice Civile.
e) Nei casi in cui la legge preveda la iscrizione della Società risultante dalla fusione al
registro delle imprese, il relativo certificato di iscrizione dovrà essere allegato in copia
autentica alla domanda, ovvero, qualora non sia possibile, dovrà essere depositato
prima dell’inizio del Campionato che la Società dovrà disputare.
8. Il Consiglio federale potrà comunque non riconoscere ai fini sportivi la fusione, oltre che
nel caso in cui non vengano rispettate le norme di cui ai precedenti commi, altresì per
comprovati motivi.
9. Avverso la decisione del Consiglio federale di cui al comma precedente le Affiliate
coinvolte nella fusione congiuntamente o disgiuntamente, hanno facoltà di presentare
ricorso al Tribunale federale entro il termine di gg. 2 (due) dal ricevimento della
comunicazione. Il Tribunale federale si pronunzierà entro il termine di gg. 2 (due) dal
deposito del ricorso con motivazione contestuale al dispositivo.
Avverso la decisione del Tribunale federale le parti costituite nel giudizio di primo grado
hanno facoltà di presentare reclamo alla Corte federale di Appello entro il termine di gg.
2 (due) dalla pubblicazione della decisione del Tribunale federale.
La Corte federale di Appello si pronunzierà nel termine di gg. 2 (due) dal deposito del
reclamo con motivazione contestuale al dispositivo.
Tutti i termini indicati ai commi che precedono sono perentori. La procedura ivi delineata
deve essere rispettata a pena di inammissibilità del ricorso di primo grado e del reclamo
di secondo grado.
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CAP. III - ATTI MODIFICATIVI DELLE SOCIETÀ
Art.180 - Attribuzione Titolo sportivo senior di Società dilettantistiche (del. n.35/2019
P.F. 03/06/2019 - del. n.4/2019 P.F. 05/07/2019)
1. Il Consiglio federale può autorizzare l’attribuzione di un titolo sportivo senior che sia
stato rilasciato da una Società, alle seguenti condizioni:
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a) che il titolo sportivo sia attribuito ad una Società regolarmente Affiliata alla FIP ai
sensi dell’art.162 del presente Regolamento;
b) che la Società che rilascia il titolo sportivo e la Società interessata all’attribuzione
dello stesso titolo, al momento della richiesta, abbiano adempiuto a tutti gli
obblighi nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro e delle sue Società
Affiliate;
c) che la Società che rilascia il titolo sportivo e la Società interessata all’attribuzione
dello stesso titolo, al momento della richiesta, abbiano adempiuto ad ogni
obbligazione nei confronti dei tesserati, compresi provvedimenti esecutivi emessi
dalla Commissione Vertenze Arbitrali e/o dalla FIBA;
d) che la Società che rilascia il titolo sportivo e la Società interessata all’attribuzione
dello stesso titolo dichiarino di rimanere obbligate in solido per quelle situazioni
debitorie riferibili al periodo antecedente l’attribuzione del titolo sportivo che
dovessero successivamente emergere tanto nei confronti della FIP quanto dei
tesserati;
e) che l’eventuale Società interessata all’attribuzione del titolo sportivo non detenga
direttamente o indirettamente partecipazioni nella Società che rilascia il titolo
sportivo.
2. Non è possibile richiedere l’attribuzione di titolo sportivo presso un Comune in cui:
a) vi sia un’Affiliata partecipante allo stesso Campionato ad eccezione delle richieste
effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di
Provincia;
b) vi sia stata la sede di una Società non riaffiliata nelle ultime tre stagioni sportive di
cui sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio federale ad eccezione delle
richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di
Regione o di Provincia.
3. Non è possibile richiedere l’attribuzione del medesimo titolo sportivo che è stato
rilasciato.
4. Non è possibile richiedere l’istanza di ripescaggio in categorie superiori, nella stessa
stagione sportiva in cui è effettuata l’attribuzione di titolo sportivo.
5. E’ facoltà del Consiglio federale concedere o meno l’autorizzazione al trasferimento di
titolo sportivo specificando quali sono le motivazioni in caso di rifiuto.
6. La Società che ha rilasciato il titolo sportivo può, nella stessa stagione sportiva,
chiedere l’attribuzione di altro titolo sportivo.
7. La Società che ha avuto l’attribuzione di un titolo sportivo e non ha provveduto a
rilasciare il proprio titolo sportivo ad altra Affiliata, perde automaticamente il titolo
sportivo senior inferiore. Tale titolo rientra nelle disponibilità della FIP.
7bis Il contributo d’istituto sarà calcolato a debito della Società cui verrà attribuito il titolo
sportivo secondo quanto previsto dal Comunicato dei contributi a carico delle Società.
8. La Società Affiliata partecipante al campionato regionale che intende rilasciare il titolo
sportivo dovrà presentare la seguente documentazione:
a) verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di rilascio del titolo sportivo;
b) dichiarazione a firma del Legale rappresentante della Società che attesti l’assenza
di obbligazioni in essere verso altre Affiliate e tesserati.
9. La Società partecipante ai Campionati regionali potrà rilasciare il titolo sportivo affinché
sia attribuito ad altra Società Affiliata con sede nell’ambito del territorio della Regione di
appartenenza o nel territorio della Regione limitrofa che gestisce il Campionato in cui la
Società che intende rilasciare partecipava.
10. La Società Affiliata interessata all’attribuzione del titolo sportivo per partecipare ad un
Campionato regionale dovrà presentare la seguente documentazione:
a) Istanza al Consiglio federale presentata entro il termine di iscrizione al
Campionato annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali in cui
manifesta l’interesse all’attribuzione del titolo sportivo rilasciato da una Società;
b) verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di consenso all’attribuzione
del titolo sportivo;
c) certificazione di disponibilità di un adeguato impianto rilasciata dall’ente
proprietario o dall’ente gestore;
d) rispetto delle condizioni previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali
nazionali e regionali.
Una Società potrà avere l’attribuzione del titolo sportivo da altra Società Affiliata con
sede nell’ambito del territorio della Regione di appartenenza o nel territorio della
Regione limitrofa che gestisce il Campionato cui la Società intende partecipare.
11. La Società Affiliata partecipante al Campionato nazionale di Serie B maschile o A1 o A2
femminile che intende rilasciare il titolo sportivo dovrà presentare la seguente
documentazione:
a) verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di rilascio del titolo sportivo;
b) dichiarazione a firma del Legale rappresentante della Società che attesti l’assenza
di obbligazioni in essere verso altre Affiliate;
c) liberatorie attestanti l’avvenuto pagamento di ogni obbligazione nei confronti dei
tesserati.
12. La Società partecipante al Campionato nazionale di Serie B maschile o A1 o A2
femminile, potrà rilasciare il titolo sportivo affinché sia attribuito ad altra Società Affiliata
presente sul territorio nazionale.
13. La Società Affiliata interessata all’attribuzione del titolo sportivo per partecipare ad un
Campionato nazionale di Serie B maschile o A1 o A2 femminile dovrà presentare la
seguente documentazione:
a) Istanza al Consiglio federale presentata entro il termine di iscrizione al
Campionato annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali in cui
manifesta l’interesse all’attribuzione del titolo sportivo rilasciato da una Società;
b) verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di consenso all’attribuzione
del titolo sportivo della Società indicata nell’istanza;
c) certificazione di disponibilità di un adeguato impianto rilasciata dall’ente
proprietario o dall’ente gestore;
d) visura camerale;
e) fideiussione dell’importo relativo al Campionato cui intende partecipare, previsto
dalle Disposizioni Organizzative vigenti.
14. La Società Affiliata partecipante al Campionato nazionale di Serie A2 maschile che
intende rilasciare il titolo sportivo dovrà presentare la seguente documentazione:
a) verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di rilascio del titolo sportivo;
b) dichiarazione a firma del Legale rappresentante della Società che attesti l’assenza
di obbligazioni in essere verso le altre Affiliate;
c) liberatorie attestanti l’avvenuto pagamento di ogni obbligazione nei confronti dei
tesserati.
La Società che rilascia il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A2
deve rispettare tutte le condizioni previste nella delibera di ammissione per l’iscrizione
al campionato successivo con le modalità e i tempi previsti nella stessa delibera; deve
inoltre rispettare tutte le condizioni previste nelle Disposizioni Organizzative Annuali.
15. Le Società partecipanti al Campionato nazionale di Serie A2 maschile potranno
rilasciare il titolo sportivo ad altra società Affiliata presente sul territorio nazionale.
16. La Società Affiliata interessata all’attribuzione del titolo sportivo per partecipare ad un
Campionato nazionale di Serie A2 maschile dovrà presentare la seguente
documentazione:
a) Istanza al Consiglio federale presentata entro il termine di iscrizione al
Campionato annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali in cui
manifesta l’interesse all’attribuzione del titolo sportivo rilasciato da una Società;
b) verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di consenso all’attribuzione
del titolo sportivo della Società indicata nell’istanza;
c) certificazione di disponibilità di un adeguato impianto rilasciata dall’ente
proprietario o dall’ente gestore;
d) visura camerale;
e) fideiussione dell’importo relativo al Campionato cu intende partecipare, previsto
dalle Disposizioni Organizzative vigenti;
f) documentazione prevista nella delibera di ammissione al Campionato di Serie A2
e propedeutica al rilascio di un eventuale parere favorevole della Comtec
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