LBA. IL CASO: TRAPANI AD UN SOLO PUNTO DI PENALIZZAZIONE DALL' ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO.

 
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
Approvato dalla Giunta CONI del 22 /05/2025 con delibera n. 165/2025

Art. 52 - Infrazioni che comportano l’esclusione dal Campionato (delibera n.527 C.F. 05/06/2013 –
delibera n.278 C.F. 29/04/2016 - delibera n.393 C.F. 10/05/2019).

7] L’Affiliata che nel corso della stagione sportiva abbia raggiunto o superato i 6 punti di
penalizzazione a seguito di più sanzioni dovute a ritardati versamenti delle varie rate, sarà esclusa
dal Campionato. Ai legali rappresentati della medesima si applicano le sanzioni previste dall’art. 44 del presente Regolamento.

Art. 44 Violazione dei principi di lealtà e correttezza (delibera n.11 C.F. 26/07/2007 - delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011 - delibera n.92 C.F. 17/07/2013-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)
[1] Si applica l’inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza,
con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non
diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso
in cui l’azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata.
La stessa sanzione si applica per le violazioni degli obblighi di riservatezza e di indipendenza previsti
per gli organi della giustizia sportiva dai principi fondamentali di Giustizia sportiva approvati dal
Consiglio Nazionale C.O.N.I. nonché per le violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di
Comportamento Etico Sportivo.
[2] Rientrano in tale norma le apposizioni di firme apocrife su documenti federali o su atti depositati
per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi della FIP se non tendenti a
raggiungere gli scopi vietati dagli artt. 59, 60 e 61.
[3] Costituisce altresì violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di Società, che
consentono la gestione di fatto della Società o, comunque, l’ingerenza nella vita federale o sociale
da parte di altri soggetti non tesserati.
[4] La sanzione di cui al primo comma è aumentata qualora la gestione di fatto o l’ingerenza in
ambito federale e sociale sia consentita a soggetti non tesserati che abbiano presentato in
precedenza dimissioni, implicanti la perdita della qualità di tesserato, al fine di procurarsi l’impunità
in sede federale.
[5] Alle Società nel cui ambito si verifichino i comportamenti di cui ai precedenti commi si applicano
le sanzioni di cui all’art. 38 lett. i).
[6] Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza la violazione, da parte degli iscritti alla
Lista di cui all’art. 99 ss. R.O. e dei componenti e Presidenti dei Collegi arbitrali di cui agli artt. 101
ss. R.O., degli obblighi e dei doveri previsti all’art.101 commi 2, 3 e 4 R.O. In tali casi la sanzione
della inibizione implicherà anche il divieto di assumere incarichi arbitrali nelle procedure disciplinate
agli artt. 98 ss. R.O. per tutta la durata della sanzione. 

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Il club siciliano è già stato penalizzato di 4 punti lo scorso maggio per irregolarità nei pagamenti fiscali, ha ricevuto (comunicazione Fip del 24/11) un altro punto di penalizzazione per il mancato pagamento nei tempi previsti (agosto 2025) di una rata relativa ad un contradditorio con l'Agenzia delle Entrate.

La società trapanese si è sempre professata in regola con i pagamenti. 

Staremo a vedere cosa succederà. 

 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

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